Etilometri - Legge - Obbligo per locali pubblici

NUOVO CODICE DELLA STRADA 2010

(scarica qui il testo completo: legge 120/2010)

 

OBBLIGO PER TUTTI I POSSESSORI DI LICENZA VENDITA ALCOLICI (BAR, RISTORANTI, ecc) AD AVERE UN ETILOMETRO "PRECURSORE" DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI.

 

Ecco un riassunto dell' Art. 23-bis del DDL 1720 diventato legge riguardante la norma degli etilometri nei locali:

[...]

"Tutti i locali che hanno licenza vendita alcolici (ristoranti, bar, pub, ecc) hanno l'obbligo di avere presso almeno una uscita del locale un apparecchio di rilevamento del tasso alcoolemico, di tipo precursore chimico o elettronico (tutti i nostri modelli sono a norma), a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool."

[...] 

Alcuni link che ne parlano: QN - Quotidiani NazionaliMioLegale.itTGCOM

Quindi se hai un ristorante, bar, pub, o un qualsiasi locale e non sei ancora provvisto di etilometro contattaci per avere informazioni sulla soluzione a te più conveniente o acquistane direttamente uno dal nostro negozio online

 


 

Legge 2 ottobre 2007, n. 160 (etilometri nei locali pubblici)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007

 

Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

[…]

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle […]

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.

[…]

 


 

Codice della strada: Articolo 186, in vigore dal 27/05/2008 AGGIORNATO alle nuove disposizioni del  28 Luglio 2010


1) Tasso alcolemico oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l: multa da € 500 a € 2.000; sospensione della patente da tre a sei mesi; (revoca in caso di recidiva in 2 anni); decurtazione di 10 punti.

2) Tasso alcolemico oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l: multa da € 800 a € 3.200 e arresto fino a sei mesi; sospensione della patente da sei a dodici mesi (revoca in caso di recidiva in 2 anni); decurtazione di 10 punti.

3) Tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: multa da € 1.500 a € 6.000 e arresto da sei mesi a un anno; sospensione della patente da uno a due anni (revoca in caso di recidiva in 2 anni); decurtazione di 10 punti e CONFISCA DEL VEICOLO. Nel caso in cui fosse intestato ad un’altra persona la confisca non avviene ma vengono raddopiati i tempi della sospensione.

4) Neo-patentati e patenti pubbliche:

Chi ha la petente da meno di 3 anni, i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D o E con tasso alcolemico >0 e <0,50 pagheranno un multa da €155 a €624. I neo patentati sorpresi con tasso >0 e <0,50 potranno prendere la patente B a 19 anni, se sorpresi con tasso oltre 0,50 prenderanno la patente a 21 anni. In caso di tasso alcolemico sopra 1,5 g/l la patente è sempre revocata.

5) Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest:

La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5/10 minuti l'una dall'altra.

Nel caso in cui il guidatore si rifiuti di effettuare questo test, questo è considerato come un’ammissione di colpa e viene punito come se si venisse fermati con tasso alcolemico maggiore di 1,5.

6) In caso di incidente, se si provocano danni alle persone, conseguenti alla guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) le sanzioni pecuniarie RADDOPPIANO e scatta la revoca della patente. REVOCA DELLA PATENTE significa che quella che avete non è più valida e dovete aspettare 1 ANNO per potervi iscrivere di nuovo a scuola guida !!!

7) In caso di contestazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo NON può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l'autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l è invece disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna.

Casi di revoca della patente di guida:
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.

 


 

Leggi successive:

- Legge 24 Luglio 2008 n. 125 ( http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08125l.htm ) - applica inasprimenti delle pene;

- Legge 15 luglio 2009 n. 94 ( http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm ) - applica ulteriori inasprimenti.

 


 

REGIONE PIEMONTE - ETILOMETRO NEI LUOGHI DI LAVORO

A seguito della pubblicazione in GU della delibera del 22 Ottobre 2012, si rende obbligatorio l'uso di etilometri professionali con sensore elettrochimico con marchio CE Medicale.
Questo aspetto specifico delle apparecchiature richieste è chiaramento specificato nel paragrafo "MODALITA’ DEL CONTROLLO ALCOLIMETRICO" che si riporta:

" ...Gli strumenti impiegati in tali misure vengono definiti “etilometri”. Esistono etilometri “omologati”, tipicamente con sensore a raggi infrarossi, ed etilometri portatili “non omologati”, con sensore elettrochimico. Per entrambe le tipologie di etilometro deve essere stato riconosciuto il Marchio CE medicale in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 93/42)."

E' quindi fondamentale che il controllo del lavoratore sia effettuato da apparecchi realmente professionali, che abbiano effettuato tutte le verifiche necessarie al fine di ottenere la certificazione richiesta.

Sono in vendita in Italia svariati etilometri definiti professionali, con stampante integrata o esterna, con svariate funzioni particolari ed accattivanti: ATTENZIONE, verificare sempre la rispondenza alla normativa europea CEE 93/42 leggendo il certificato CE e verificando la registrazione obbligatoria al Repertorio Nazionale dei dispositivi medici (CND) del Ministero della Salute (www.salute.gov.it): se un apparecchio non è registrato presso il Ministero, la certificazione non è riconosciuta valida in Italia.

E' richiesto che l'etilometro possa visualizzare e stampare il risultato.

"... Il dispositivo preliminare segnala su un display e può stampare su apposito referto la concentrazione alcolemica rilevata."
E' altresì richiesto un etilometro con boccaglio monouso.

REGIONE TOSCANA: ETILOMETRO OBBLIGATORIO SUI LUOGHI DI LAVORO

Scarica PDF: BUR 52 24/12/2013

 

Con delibera n. 1065 del 9 dicembre 2013 (pubblicata sul BUR n. 52 del 24/12/2013) anche la Regione Toscana, dopo il Piemonte, ha emanato linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. 41 comma 4 del D.lgs. 81/08 sull'accertamento dello stato di alcol dipendenza nelle lavorazioni a rischio.

Come riportato nel capitolo PROTOCOLLO SANITARIO (pagina 73 della delibera) è obbligatorio l'uso di etilometri professionali con sensore elettrochimico con marchio CE Medicale.

 

"PROTOCOLLO SANITARIO"
Valutazione alcoolemica tramite etilometro:
Il medico competente effettua valutazione con etilometro secondo le esigenze aziendali ed i criteri specificati nel protocollo sanitario e resi noti ai lavoratori. Il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a zero g di alcol per l di sangue.
Tale limite, che è indice di un divieto di assunzione di sostanze alcoliche, sia durante il lavoro, che nelle ore precedenti, dovrà tenere conto dei possibili limiti di tolleranza delle metodiche analitiche utilizzate e della produzione endogena di alcol. Gli etilometri da utilizzare possono essere di due tipi.

o “Omologati”: con sensore a raggi infrarossi
o “Non omologati”: con sensore elettrochimico.

Per entrambe le tipologie di etilometri deve essere stato riconosciuto il marchio “CE Medicale” in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 93/42). Qualora vi sia una positività o un rifiuto del lavoratore a sottoporsi al test con etilometro, il medico competente avvisa il datore di lavoro o suo delegato in modo che siano attuati i provvedimenti del caso." 


E' quindi fondamentale che il controllo del lavoratore sia effettuato da apparecchi realmente professionali, che abbiano effettuato tutte le verifiche necessarie al fine di ottenere la certificazione richiesta.
Sono in vendita in Italia svariati etilometri definiti professionali,con stampante integrata o esterna, con svariate funzioni particolari ed accattivanti: ATTENZIONE, verificare sempre la rispondenza alla normativa europea CEE 93/42 leggendo il certificato CE e verificando la registrazione obbligatoria al Repertorio Nazionale dei dispositivi medici (CND) del Ministero della Salute (www.salute.gov.it): se un apparecchio non è registrato presso il Ministero, la certificazione non è riconosciuta valida in Italia.

Alcolsicuro propone questi modelli che soddisfano tutte le richieste della delibera.